VCO-NOVARA-28-09-2020--L’art. 126-bis del codice
della strada è stato introdotto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 9/2002 ed è in vigore dal 2003. Quando viene conseguita la patente, ogni guidatore ha un ‘credito’ di 20 punti sulla patente. Se commette determinate violazioni, più o meno gravi, i punti vengono decurtati in maniera diversa a seconda della gravità della sanzione (per più violazioni contemporaneamente non possono essere decurtati più di 15 punti in una sola volta). Anche con un solo punto, la patente è valida.
Anche se sono stati decurtati i punti, se per due anni non si commettono violazioni, vengono riattribuiti i 20 punti iniziali. Se si perdono tutti i punti della patente, la Motorizzazione Civile procede alla revisione della patente per verificare se il guidatore continua a possedere i requisiti per la guida e, se entro trenta giorni non si fa la domanda per rifare l’esame, la patente viene automaticamente sospesa.
Se si vogliono recuperare punti sulla patente, il guidatore può frequentare appositi corsi di aggiornamento che gli permettono la ‘ricarica’ di 6 oppure 9 punti.
A chi non ha perso punti dei 20 iniziali, ogni due anni vengono dati 2 punti fino a un massimo di 30 punti in totale.
Per chi ha la patente da meno di tre anni, cioè i neo patentati, in caso di sanzione, i punti da decurtare sono sempre il doppio.
Carlo Crapanzano